Art. 36

[1]Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi

[2]L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorita' giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art36 · fonte su Normattiva