Art. 61

[1]Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole

[2]Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, e' liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purche' sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58. La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 30 e successivi. La pensione speciale e' elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento e' liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art61 · fonte su Normattiva