Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' CONDIZIONATA ALLA DURATA DEL MATRIMONIO PER ALMENO UN ANNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilita' ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Riguarda ancheart. 44 legge 313/1968art. 59 legge 313/1968art. 51 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - MATRIMONIO CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI IL DANTE CAUSA HA CONTRATTO LE FERITE O LE MALATTIE - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONI - DURATA ALMENO ANNUALE DEL RAPPORTO IN ASSENZA DI PROLE - INDEBITO CONDIZIONAMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Le norme che escludono che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di guerra, quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie che ne hanno causato il decesso, sia durato, in assenza di prole, meno di un anno, contrastano con valori costituzionalmente protetti in quanto il rapporto coniugale non e' sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali. Infatti, nei confronti del matrimonio - come la Corte ha in piu' occasioni rilevato - non deve sfavorevolmente incidere alcunche' di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo e', e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, sottratto dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorche' eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento. Sono percio' costituzionalmente illegittimi gli artt. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui, nella suindicata ipotesi, non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra. - V. in materia di diritto alla pensione di reversibilita', per le vedove, le sentt. nn. 73/1987, 123/1990 e 189/1991, e per i soggetti che non avessero potuto contrarre matrimonio a causa degli eventi di guerra ma per i quali fossero intervenute le pubblicazioni matrimoniali, la sent. n. 5/1986.
Riguarda ancheart. 44 d.P.R. 313/1968
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - RIVERSIBILITA' - CONDIZIONI E MISURA DELLA RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE DELLA RESTRIZIONE GIA' AFFERMATA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN FATTISPECIE ANALOGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975
sentenza 2/1980massima n. 9940 Riguarda ancheart. 58 legge 648/1950art. 69 legge 648/1950art. 44 legge 313/1968