Art. 50

[1]Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per invalidita' di guerra

[2]Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª alla 8ª categoria, e' liquidato, in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 135, nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art50 · fonte su Normattiva