Art. 94

Condizioni per la liquidazione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre Per la liquidazione degli assegni di cui agli articoli 91 e 92 e' necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della competente Direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art94 · fonte su Normattiva