Art. 14
Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17
((Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusivita' della pesca nelle acque di loro proprieta' debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti