Art. 14Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17

((Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusivita' della pesca nelle acque di loro proprieta' debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari)).

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art14 · fonte su Normattiva