Art. 17
[2]Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potra' istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti