Art. 2Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23

I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della Commissione consultiva della pesca e del Consiglio di Stato. Sara' anche sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art2 · fonte su Normattiva