Art. 22-ter
((La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque anni dalla data del rilascio ed e' accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validita' anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non e' valida. Il pescatore e' tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorche' in corso di validita', nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonche' sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti