Art. 36Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29

((In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000)).

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art36 · fonte su Normattiva