Art. 39 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4
Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti