Art. 60 — Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8
I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. ((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti