Art. 59Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7

((Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, puo' disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e puo' stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto)). Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art59 · fonte su Normattiva