Art. 44
[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attivita' previste dalla presente legge, promuove e sussidia:
- a)l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;
- b)la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;
- c)l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti