Art. 85
[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14).
[2]Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sara' provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformita' delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti