Art. 86
[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).
[2]In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia. Nelle citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti e' obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle citta' con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti