Art. 10
[1]Testo unico-art. 10. (Tredicesimi mensilita')
[2]Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilita', in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva