Art. 10

[1]Testo unico-art. 10. (Tredicesimi mensilita')

[2]Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilita', in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art10 · fonte su Normattiva