Art. 111Indennita' speciale annua

Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita'; non si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99. L'indennita' speciale annua e' attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purche' gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilta', obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda e' utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione. Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art111 · fonte su Normattiva