Art. 32

[1]Testo unico-art. 32. (Denominazione)

[2]L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. Il Fondo ha gestione autonoma.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art32 · fonte su Normattiva