Art. 17

[1]Testo unico-art. 17. (Servizi ricongiungibili)

[2]I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal presente testo unico. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti. Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art17 · fonte su Normattiva