Art. 153

[1](art. 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)

[2]L'istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti, o loro superstiti, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, un'indennita' di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresi', gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari a quello dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. All'indennita' di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 149. Per le concessioni, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art153 · fonte su Normattiva