Art. 16
[1]Testo unico-art. 16. (Servizio ferroviario)
[2]Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva