Art. 16

[1]Testo unico-art. 16. (Servizio ferroviario)

[2]Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art16 · fonte su Normattiva