Art. 22
[1]Testo unico-art. 22. (Assenza e irreperibilita')
[2]Nei casi di scomparsa o di irreperibilita' del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilita' del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva