Art. 2

[1]Testo unico-art. 2 (Categorie non aventi diritto)

[2]L'indennita' di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971; ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto; salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 e' versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art2 · fonte su Normattiva