Art. 35
[1]Testo unico-art. 35. (Entrate)
[2]Le entrate del Fondo sono costituite:
- 1)dal contributo previdenziale obbligatorio;
- 2)dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito;
- 3)dal contributo di riscatto;
- 4)dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio;
- 5)dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo;
- 6)da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva