Art. 35

[1]Testo unico-art. 35. (Entrate)

[2]Le entrate del Fondo sono costituite:

  • 1)dal contributo previdenziale obbligatorio;
  • 2)dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito;
  • 3)dal contributo di riscatto;
  • 4)dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio;
  • 5)dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo;
  • 6)da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art35 · fonte su Normattiva