Art. 48
[1](Patrimonio del Fondo - Rendiconto - Controllo della Corte dei conti).
[2]Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' costituito:
- a)dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
- b)dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
- c)da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d)dal fondo di cassa risultante dalle disponibilita' dei conti correnti di cui all'art. 50. I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro. Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti Le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva