Art. 41

[1]Testo unico-art. 41. (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione)

[2]L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuita' e con percezione degli assegni di attivita', l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. Resta salva la facolta' dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art41 · fonte su Normattiva