Art. 44
[1]Testo unico-art. 44. (Assistenza creditizia)
[2]Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purche' compatibili con le norme del presente testo unico.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva