Art. 57
[1]Testo unico-art. 57. (Regolamento)
[2]Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.
[3]Il Presidente del Consiglio dei Ministri RUMOR
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva