Art. 168
[1](art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 13, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva