Art. 1
[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA
[2]Art. 1 Personalita' giuridica La Cassa nazionaleper la previdenza marinara e' persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva