Art. 10
[1]Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.
[2]Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
[3]Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva