Art. 10

[1]Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.

[2]Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

[3]Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art10 · fonte su Normattiva