Art. 11
[1]Sopravvenienze attivo.
[3]Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la meta' delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonche' la meta' delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima. Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:
- a)il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;
- b)le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;
- c)le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;
- d)l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;
- e)le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva