Art. 11

[1]Sopravvenienze attivo.

[2]Art. 10 legge 16 giugno 1912, n. 612 art 20 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 24 maggio 1925, n 1031, artt. 195, 508, 1086, 1231 e 1275 del Codice della navigazione; art. 6 legge 29 maggio 1951, n. 539: art. 399 del regolamento al Codice della navigazione.

[3]Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la meta' delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonche' la meta' delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima. Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:

  • a)il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;
  • b)le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;
  • c)le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;
  • d)l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;
  • e)le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art11 · fonte su Normattiva