Art. 15
[1]Nozione di nave.
[3]Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico, si considerano come navi:
- a)quelle che, ai sensi del codice della navigazione, sono provviste di carte di bordo, ivi comprese le navi da diporto, nonche' le navi armate con licenza equiparata alle carte di bordo;
- b)i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e quelli addetti al servizio di pilotaggio, qualunque sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva