Art. 16
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[1]Categorie di iscritti
[2]Art. 13 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 5 gennaio 928, n. 129; regio decreto-legge 31 agosto 1933, n 1272; art. 3 regio decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1865; artt. 10, 11 e 22 regio decreto-legge 19 agosto 1938, 1560; articolo unico legge 25 agosto 1940, n. 1404; art. 20 legge 27 novembre 1956, n. 1368.
[3]Sono iscritti alla gestione marittimi:
- a)le persone di nazionalita' italiana, o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati b) le persone che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- d)i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi domestici e panettieri;
- e)il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale;
- f)le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione di coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
- g)gli allievi di navi scuola adibite a corsi pratici per il conseguimento di titoli di abilitazione ai servizi di stato maggiore di coperta e di macchina.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva