Art. 21

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[1]Riscossione dei contributi.

[2]Art. 6 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n 884.

[3]Tutti i crediti ed i proventi della cassa nazionale per la previdenza marinara, meno quelli derivanti da censi, mutui mi ed altre Simili fonti, saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dall'emissione del relativo ordine da parte delle autorita' competenti, con i mezzi, i privilegi, e la procedura vigente per le imposte dirette. A tale scopo le capitanerie di porto compileranno i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della, rispettiva Provincia, perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori. Tali ruoli saranno posti in riscossione in un'unica soluzione alla scadenza piu' prossima, purche' fra la notifica della cartella, e la scadenza decorrono almeno venti giorni. I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli con l'obbligo del non riscosso come riscosso alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che verranno indicate nel ruolo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 aprile 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art21 · fonte su Normattiva