Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere.
[2]Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
[3]Gli iscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento di periodi di navigazione richiestisti per conseguire pensioni dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione che abbiano compiuto tra gli equipaggi di navi mercantili straniere, purche' versino in una o piu' rate, come determinato dal regolamento, alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, un contributo pari a quello stabilito per l'iscritto e per l'armatore per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera. Le domande non possono essere accolte se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva