Art. 30
[1]Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.
[2]Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1650.
[3]Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:
- a)il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
- b)il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sempreche' ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;
- c)il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dalla Stato;
- d)il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva