Art. 37

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[1]Misura della pensione.

[2]Art. 22 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 14 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 159; articolo 1 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n 391; art. 8 legge 2, luglio 1952 n. 915.

[3]La misura della pensione e' stabilita in base alla media delle competenze piu' elevate sulle quali l'iscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed e' costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno la frazione di un anno uguale o superiore a sei mesi. In nessun caso la pensione dell'iscritto puo' superare la competenza media, ne', se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 36, secondo comma, lettera d), essere inferiore alla meta' della competenza media suddetta. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma e quelle contenute nel successivo art. 40, terzo comma, la pensione e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore, purche' inabile al lavoro. Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondere in occasione della festivita' natalizia.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art37 · fonte su Normattiva