Art. 38

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[1]Modalita' per il calcolo della pensione.

[2]Art. 1 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

[3]Il miglior triennio di contribuzione, al quale debbono essere commisurate le pensioni da liquidare e' determinato:

  • a)in relazione alle competenze medie contemplate dalle tabelle allegate alla legge 25 luglio 1952, n. 915, maggiorate del 12%;
  • b)oppure, se piu' favorevoli, nei confronti dei marittimi che possono far valere periodi di navigazione posteriori al 31 maggio 1957, sulle competenze in base alle quali si e' effettivamente contribuito, ai sensi delle tabelle in vigore nei periodi in cui la navigazione e' stata compiuta, con la maggiorazione prevista dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915, per le competenze relative a periodi anteriori al 1 agosto 1952.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art38 · fonte su Normattiva