Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione.

[2]Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1993, n. 1594; art. 15, regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560: art. 11 e 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 3946, n. 391; art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915; decreto le Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 ottobre 1957.

[3]La misura della pensione e' determinata sulla base di 30 anni di navigazione quando la navigazione effettivamente compiuta sia di almeno 25 anni. A tal fine non si computano:

  • a)la maggiorazione prevista per i periodi di imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
  • b)la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuata su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello stato adibite al dragaggio delle mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;
  • c)la maggiorazione per i periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare, in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;
  • d)il servizio militare comunque compiuto a terra;
  • e)il servizio militare prestato per speciali esigenze, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;
  • f)il servizio prestato come legionario nella impresa fiumano.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art39 · fonte su Normattiva