Art. 39
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[1]Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione.
[2]Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1993, n. 1594; art. 15, regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560: art. 11 e 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 3946, n. 391; art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915; decreto le Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 ottobre 1957.
[3]La misura della pensione e' determinata sulla base di 30 anni di navigazione quando la navigazione effettivamente compiuta sia di almeno 25 anni. A tal fine non si computano:
- a)la maggiorazione prevista per i periodi di imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
- b)la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuata su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello stato adibite al dragaggio delle mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;
- c)la maggiorazione per i periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare, in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;
- d)il servizio militare comunque compiuto a terra;
- e)il servizio militare prestato per speciali esigenze, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;
- f)il servizio prestato come legionario nella impresa fiumano.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva