Art. 41
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[1]Pensione per la vedova
[2]Art. 33 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 9 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334; art. 5 legge 25 luglio 1952, n 915.
[3]Ha diritto ad una pensione la vedova dell'iscritto:
- a)che abbia gia' liquidata una pensione a termini dello art. 36 del presente testo unico;
- b)che non abbia liquidata ancora una pensione, ma si trovi nelle condizioni di pensionabilita' previste dall'art. 36 del presente testa unico;
- c)in caso di morte dell'iscritto avvenuta in conseguenza di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato. La pensione e' uguale, per la vedova, alla meta' di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto al netto delle maggiorazioni per i figli a carico; so vi sono figli minorenni, la pensione e' aumentata per ogni figlio minorenne e per la durata della minore eta', di un decimo della pensione del padre. In nessun caso pero' la pensione per la vedova e gli orfani puo' complessivamente superare i tre quarti di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva