Art. 44
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[1]Pensione per i figli e gli ascendenti.
[2]Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 17 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 10 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
[3]Qualora l'iscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a, pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni una pensione uguale a tanti decimi della pensione di cui usufruiva il padre, al netto delle maggiorazioni per i figli, o che gli sarebbe spettata, quanti sono i figli minorenni, ed in nessun caso inferiore a cinque decimi o superiore ad otto decimi di tale pensione. Se l'iscritto non lascia ne' vedova ne' orfani minorenni, ma il padre in eta' di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, e risulta che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, spetta a questi una pensione uguale al terzo di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto. Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile ai lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui o nubile, purche' abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi del Codice civile, e risulti che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per il padre o per la madre nei casi previsti dai due comma precedenti non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva