Art. 54

[1]Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontari al servizio militare straniero.

[2]Art. 26 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

[3]Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge. Qualora pero' l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art54 · fonte su Normattiva