Art. 59
[1]Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.
[3]Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto. Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva