Art. 55
[1]di pensione in caso di condanna penale.
[2]Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996.
[3]Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:
- a)se si tratta di condanna temporanea, la pensione sara' corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrera' nei suoi diritti;
- b)se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva