Art. 56

[1]Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.

[2]Art. 37 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

[3]Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano piu' notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo gia' aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 44 del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora peru' dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli artt. 206 e 211 del Codice della navigazione. Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purche' dalla competente autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile. Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art56 · fonte su Normattiva