Art. 5

[1]Amministrazione - Esecuzioni e privilegi fiscali.

[2]Art. 1, 2° e 3° comma, art. 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1926; artt. 122, 123, 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; articolo 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, nr. 1560.

[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza. I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale. La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, si applicano in favore degli iscritti ai "Fondi speciali" affidati in gestione alla Cassa medesima.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art5 · fonte su Normattiva